string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
4 Marzo 2022
4 Minuti di lettura

Trasporto sanitario dei dializzati: le organizzazioni di volontariato non devono ancora aprire la partita Iva o emettere fattura.

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante la disciplina Iva da applicare alle attività delle organizzazioni di volontariato.

A presentare istanza di interpello è un’organizzazione di volontariato che si occupa del trasporto sanitario di persone costrette alla dialisi. Nello statuto dell’organizzazione, è precisato che, tra le attività svolte a fini solidaristici, vi sono le prestazioni di soccorso sanitario e trasporto di disabili e dializzati.

In particolare, l’attività di trasporto sanitario è necessaria alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento di una loro funzione rivolta al soddisfacimento di un pubblico interesse. E, infatti, l’attività di trasporto dei dializzati è svolta esclusivamente attraverso una specifica autorizzazione rilasciata dalle Asl ed al successivo inserimento nell’elenco delle organizzazioni che possiedono i requisiti per esercitarla in base alla normativa di settore. Il rimborso delle prestazioni viene riconosciuto ed erogato dalle Asl soltanto a seguito della raccolta e della presentazione da parte delle organizzazioni di volontariato di una specifica documentazione amministrativo-contabile.

L’organizzazione istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di essere stata esclusa da una Asl dall’elenco delle strutture autorizzate a svolgere l’attività di trasporto sanitario dei dializzati, a causa della mancata presentazione della dichiarazione di impegno ad emettere fattura. L’istante, infatti, è priva di partita Iva e vorrebbe emettere delle ricevute di pagamento. La Asl ha richiamato la normativa in materia secondo la quale le organizzazioni che richiedono l’autorizzazione al trasporto dei dializzati devono assumere l’impegno ad emettere fattura. In questa normativa, non viene inserita alcuna specifica in favore delle organizzazioni di volontariato.

L’organizzazione istante ha, invece, richiamato la Legge n. 266 del 1991 (che, fin quando non entra pienamente in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, rimane la normativa di riferimento per le organizzazioni di volontariato), nella parte in cui prevede che le operazioni effettuate alle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini Iva. Pertanto, l’istante sarebbe esonerata dall’apertura della partita Iva e dall’emissione delle fatture.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 92 del 3 marzo 2022, ha evidenziato che, affinché le operazioni poste in essere dalle organizzazioni di volontariato non vengano considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (articolo 8, comma 2, della Legge n. 266 del 1991) è necessario che vi sia stata l’iscrizione dell’ente nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e che le somme ricevute dall’ente costituiscano un mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

Riguardo al requisito dell’iscrizione negli appositi registri regionali, occorre tener conto dell’attuale operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il termine a partire dal quale ha avuto inizio il trasferimento al nuovo Registro Unico Nazionale dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle Province autonome è stato individuato nella data del 23 novembre 2021.

In occasione della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel nuovo Registro, dovrà essere effettuata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore del 2017 e gli enti che si sono costituiti successivamente (quindi dalla data del 3 agosto 2017). Per i primi, la verifica dovrà svolgersi sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione. Qualora dovesse verificarsi la sussistenza di una corrispondenza solo parziale delle disposizioni dello statuto dell’ente con le norme del nuovo codice, tale disallineamento non potrà costituire di per sé motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi riconoscere un termine di 18 mesi per apportare le necessarie modifiche agli statuti. Gli enti che, invece, si siano costituiti successivamente alla data del 3 agosto 2017 devono, fin dalla loro origine, conformarsi alle disposizioni del codice, purché si tratti di disposizioni applicabili in via diretta ed immediata. Non devono ritenersi tali le disposizioni del Codice del Terzo settore che sono direttamente riconducibili all’istituzione ed all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o all’adozione di successivi provvedimenti di attuazione di esso.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, ha ricordato anche la disposizione del nuovo Codice del Terzo settore secondo la quale, per l’attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per quanto riguarda la disciplina Iva prevista dalla Legge sulle organizzazioni di volontariato del 1991, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che si tratta di una disciplina ancora in vigore. Infatti, è vero che la Legge n. 266 del 1991 risulta essere stata abrogata, in linea generale, dal Codice del Terzo settore del 2017. Ma il Codice stesso prevede che la disposizione che prevede l’agevolazione fiscale ai fini Iva per le organizzazioni di volontariato (articolo 8, comma 2, della Legge n. 266 del 1991) risulta abrogata soltanto dal periodo d’imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L’organizzazione di volontariato istante, pertanto, in presenza dei requisiti suddetti, non è tenuta attualmente ad aprire la partita Iva, né ad emettere fatture nei confronti delle Asl.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto