L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica relativa ad un caso di applicazione dell’aliquota Iva ridotta.
L’Associazione che ha presentato l’istanza di consulenza rappresenta nelle sedi nazionali, europee ed internazionali le aziende che operano nel settore degli oli d’oliva. Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’aliquota Iva applicabile in caso di cessione di oli d’oliva destinati alla produzione di cosmetici.
Secondo l’istante, alle cessioni degli oli d’oliva sarebbe applicabile l’aliquota Iva del 4 % indipendentemente dall’uso al quale sono destinati.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad istanza di consulenza n. 12 del 7 settembre 2021, ha espresso il proprio parere, richiamando, in particolare, la previsione contenuta al n. 13) della tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Iva, secondo la quale si applica l’Iva al 4 % all’olio d’oliva, agli oli vegetali destinati all’alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.
L’olio d’oliva è indicato in generale, senza la specifica della destinazione all’alimentazione umana o animale.
Non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva. Quindi, le cessioni di olio d’oliva sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 4 % anche se destinate alla produzione di cosmetici.