L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla certificazione dei corrispettivi in caso di acquisto dei titoli di sosta dai gestori di autoparcheggi e di successiva vendita agli utenti finali, alla luce della recente normativa sulla fatturazione elettronica.
Nella Risposta n. 135 del 9 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria. Quindi, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza forniti con riferimento generale alla fatturazione, oltre alle deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, riconosciuto che le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dalla società che vende i titoli di sosta.
Le cessioni di titoli di sosta di gestori privati, invece, rientrano nel regime Iva “monofase” e sono documentate mediante ricevuta emessa in nome proprio dalla società venditrice senza indicazione separata dell’Iva e con la specifica che trattasi di operazione non soggetta ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Qualora l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richieda la fattura, la società che vende i titoli di sosta dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio (che va indicato nel campo “Soggetto emittente”), precisando l’importo dell’Iva ed inserendo, nel campo “Altri dati gestionali”, il riferimento che si tratta di un’operazione rientrante nel regime “monofase” previsto dall’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La fattura deve essere emessa dall’esercente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.