Lavoro autonomo
L’articolo 25 del Dpr 600/1973 disciplina come operare le ritenute da applicare sui redditi da lavoro autonomo sia abituale che occasionale, diritti d’autore e redditi per sportivi professionisti.
Tipo di reddito | Aliquota | Tipo di ritenuta | Importo soggetto a ritenuta |
Compenso per prestazione di lavoro autonomo abituale | 20% | Acconto | Su tutto l’importo della prestazione |
Compenso all’associato in partecipazione che apporta solo lavoro | 20% | Acconto | Su tutto l’importo della prestazione |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere (vedi l’ art. 67, comma 1, lett. I, del Dpr 917/1986 ) |
20% | Acconto | Su tutto l’importo della prestazione |
Diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistati | 20% | Acconto | Sul 75% dell’importo della prestazione assoggettabile ad Irpef |
Cessione di diritti di d’autore da parte dell’autore stesso | 20% | Acconto | Sul 75% dell’importo della prestazione assoggettabile ad Irpef |
Cessione di diritti di d’autore da parte degli eredi o donatari | 20% | Acconto | Su tutto l’importo della prestazione assoggettabile ad Irpef |
Sportivi professionisti (se svolto sotto forma di prestazione di lavoro autonomo) | 20% | Acconto | Su tutto l’importo della prestazione assoggettabile ad Irpef |
Compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia | 30% | Definitivo | Su tutto l’importo della prestazione assoggettabile ad Irpef |
Compensi a stranieri per opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa | 30% | Definitivo | Su tutto l’importo della prestazione assoggettabile ad Irpef |
La ritenuta va pagata entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento, con codice tributo 1040, da parte di:
– persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo;
– società o enti di qualunque tipo;
– condomini.