Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo VII – Dell’associazione in partecipazione (Artt.2549 – 2554)
Specifica:
Art. 2549 Nozione
In vigore dal 25/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81 Articolo 53
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non puo’ consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
(Comma abrogato, a decorrere dal 25 giugno 2015, dall’art. 53, comma 1, lett. b) decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81)
Art. 2550 Pluralita’ di associazioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Salvo patto contrario, l’associante non puo’ attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
Art. 2552 Diritti dell’associante e dell’associato.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.
Il contratto puo’ determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione e’ stata contratta.
In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu’ di un anno.
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.