NULL
Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo I Dell’impresa in generale

Scarica il pdf

Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo II – Del lavoro nell’impresa (Artt.2082 -2221)

Specifica: Capo I Dell’impresa in generale

Art.   2082 Imprenditore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

 

Art.   2083 Piccoli imprenditori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attivita’ professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

 

Art.   2084 Condizioni per l’esercizio dell’impresa.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio e’ subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative). (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2085 Indirizzo della produzione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale e’ esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative). (1)

La legge stabilisce altresi’ i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2086 Direzione e gerarchia nell’impresa.

In vigore dal 16/03/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 375
L’imprenditore e’ il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuita’ aziendale, nonche’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita’ aziendale.

 

Art.   2087 Tutela delle condizioni di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro.

 

Art.   2088 Responsabilita’ dell’imprenditore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita’ della legge e delle norme corporative.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2089 Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all’economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche’ promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’articolo 2091.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2090 Procedimento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta la istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell’imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imprenditore. Puo’ anche, prima di decidere, sentire l’associazione professionale alla quale appartiene l’imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l’imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell’articolo 426 del codice di procedura civile.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art.   2091 Sanzioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro puo’ ordinare la sospensione dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione e’ tale da recare pregiudizio all’economia nazionale, puo’ nominare un amministratore che assuma la gestione dell’impresa, scegliendolo fra le persone designate dall’imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di societa’, la magistratura del lavoro, anziche’ nominare un amministratore, puo’ assegnare un termine entro il quale la societa’ deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2092 Sanzioni previste da leggi speciali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall’imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2093 Imprese esercitate da enti pubblici.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.) (1)

(Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.) (1).

Sono salve le diverse disposizioni della legge

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2094 Prestatore di lavoro subordinato.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

 

Art.   2095 Categorie dei prestatori di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. (1)

Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. (2)

(1) Comma cosi’ sostituito dall’Art. 1, legge 13 maggio 1985, n. 190.
(2) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2096 Assunzione in prova.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo diversa disposizione (delle norme corporative), l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. (1)

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennita’. Se pero’ la prova e’ stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta’ di recesso non puo’ esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianita’ del prestatore di lavoro.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, 1943, n. 721. disposta con regio decreto-legge 9 agosto

 

Art.   2097 Durata del contratto di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialita’ del rapporto o da atto scritto.

In quest’ultimo caso l’apposizione del termine e’ priva di effetto, se e’ fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volonta’ delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di lavoro e’ stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo’ recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell’articolo 2118.) (1)

(1) Articolo abrogato dall’Art. 9, legge 18 aprile 1962, n. 230.

 

Art.   2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro puo’ essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento e’ proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro.

 

Art.   2099 Retribuzione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La retribuzione del prestatore di lavoro puo’ essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalita’ e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. (1)

In mancanza di (norme corporative o di) accordo tra le parti, la retribuzione e’ determinata dal giudice (tenuto conto ove occorra, del parere delle associazioni professionali). (1)

Il prestatore di lavoro puo’ anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti (c.c. 2102), con provvigione o con prestazioni in natura.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2100 Obbligatorieta’ del cottimo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, e’ vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e’ fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.) (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, 1943, n. 721. disposta con regio decreto-legge 9 agosto

 

Art.   2101 Tariffe di cottimo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.) (1)

L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresi’ comunicare i dati relativi alla quantita’ di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2102 Partecipazione agli utili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e’ determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. (1)

(1) Le norme corporative sono abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2103 Mansioni del lavoratore.
In vigore dal 25/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81 Articolo 3
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo’ essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche’ rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni e’ accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita’ dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche’ rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e’ comunicato per iscritto, a pena di nullita’, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita’ di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalita’ o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta’ del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non puo’ essere trasferito da un’unita’ produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e’ nullo.

 

Art.   2104 Diligenza del prestatore di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

 

Art.   2105 Obbligo di fedelta’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, ne’ divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

 

Art.  2106 Sanzioni disciplinari.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo’ dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita’ dell’infrazione (e in conformita’ delle norme corporative.) (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2107 Orario di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo’ superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme corporative.)(1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2108 Lavoro straordinario e notturno.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge (o dalle norme corporative.) (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2109 Periodo di riposo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e’ stabilita dalla legge, (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita’. (1)

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non puo’ essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118.

(2) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721

 

Art.  2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e’ dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennita’ nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita’. (1)

Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita’. (1)

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianita’ di servizio.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2111 Servizio militare.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro (salvo diverse disposizioni delle norme corporative.) (1)

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, puo’ rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita’ di un’attivita’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita’ a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e’ attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’ economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (2)

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta’ di cui all’articolo 1676. (1) (3)

(1) Articolo prima modificato dall’Art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi cosi’ sostituito dall’Art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18
(2) Comma cosi’ sostituito dall’Art. 32, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
(3) Comma aggiunto dall’Art. 32, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Art.  2113 Rinunzie e transazioni.
In vigore dal 11/11/2014
Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2014 n. 132 Articolo 7
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta’.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.

 

Art.  2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione
dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

nbsp;

Art.  2115 Contribuzioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. (1)

L’imprenditore e’ responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e’ carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E’ nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2116 Prestazioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative.) (1)

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore e’ responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2117 Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.

 

Art.  2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita’. (1)

In mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto verso l’altra parte a un’indennita’ equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2119 Recesso per giusta causa.
In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 376
Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e’ a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e’ a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e’ a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l’indennita’ indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza.

 

Art.  2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e’ corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonche’ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, e’ incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT e’ quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, puo’ chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessita’ di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione puo’ essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione e’ detratta dall’indennita’ prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresi’ stabilire criteri di priorita’ per l’accoglimento delle richieste di anticipazione. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

Art.  2121 Computo dell’indennita’ di mancato preavviso.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’indennita’ di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e’ corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro e’ retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennita’ suddetta e’ determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

Art.  2122 Indennita’ in caso di morte.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’ indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennita’, se non vi e’ accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita’ sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

E’ nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennita’.

 

Art.  2123 Forme di previdenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza puo’ dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

 

Art.  2124 Certificato di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se non e’ obbligatorio il libretto di lavoro, all’atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’imprenditore deve rilasciare un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e’ stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

 

Art.  2125 Patto di non concorrenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attivita’ del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, e’ nullo se non risulta da atto scritto, se non e’ pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non e’ contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non puo’ essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se e’ pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

 

Art.  2126 Prestazione di fatto con violazione di legge.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La nullita’ o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita’ derivi dall’illiceita’ dell’oggetto o della causa.

Se il lavoro e’ stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

 

Art.  2127 Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

E’ vietato all’imprenditore di affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

 

Art.  2128 Lavoro a domicilio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita’ del rapporto.

 

Art.  2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

 

Art.  2130 Durata del tirocinio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il periodo di tirocinio non puo’ superare i limiti stabiliti (dalle norme corporative o) dagli usi. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2131 Retribuzione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La retribuzione dell’apprendista non puo’ assumere la forma del salario a cottimo.

 

Art.  2132 Istruzione professionale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialita’ professionale a cui si riferisce il tirocinio.

 

Art.  2133 Attestato di tirocinio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non e’ obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

 

Art.  2134 Norme applicabili al tirocinio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita’ del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative.) (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto