Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)
Specifica: Capo I Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di societa’.
(N.D.R.: Rubrica cosi’ sostituita dall’articolo 1, D.L.G. 3 marzo 1993, n. 88)
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Con il contratto di societa’ due o piu’ persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attivita’ economica allo scopo di dividerne gli utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu’ cose e’ regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Art. 2249 Tipi di societa’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Le societa’ che hanno per oggetto l’esercizio di una attivita’ commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di
questo titolo.
Le societa’ che hanno per oggetto l’esercizio di una attivita’ diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societa’ semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la societa’ secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le societa’ cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della societa’ secondo un determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
Testo: in vigore dal 29/07/2009
Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e’ iscritta e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societa’ previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa’ e’ in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ per azioni ed a responsabilita’ limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle societa’ costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e’ obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresi’ pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita’ europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa’ dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le societa’ di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.