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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 | Capo II Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo I – Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)

Specifica: Capo II Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

Art.  2063 Oggetto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate). (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta 1943, n. 721. con regio decreto-legge 9 agosto

 

Art.  2064 Formazione e pubblicazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2065 Efficacia.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita’ nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.)(1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art.  2066 Inderogabilita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituiti di diritto dalle norme suddette.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza corporativa o dell’accordo economico collettivo. L’ordinanza e l’accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applicano anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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