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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo III Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo I – Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)

Specifica: Capo III Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate

Art.   2067 Soggetti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla
soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Non possono essere regolati di contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorita’ in conformita’ della legge.

Sono altresi’ sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2069 Efficacia.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e’ obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9
agosto 1943, n. 721.

Art.   2070 Criteri di applicazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attivita’ effettivamente esercitata dall’imprenditore.

Se l’imprenditore esercita distinte attivita’ aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita’.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attivita’ organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivita’.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9
agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2071 Contenuto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto per attuare i principi della Carta del Lavoro, e per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2072 Deposito e pubblicazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

Prima della pubblicazione l’autorita’ governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita’ del contratto collettivo.
La pubblicazione puo’ essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’articolo 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo’ essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione e’ ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2073 Denunzia.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed e’ rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’articolo 412 del codice di procedura civile, puo’ essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2074 Efficacia dopo la scadenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Il contratto collettivo, anche quando e’ stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2075 Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione.

Questa ha pero’ facolta’ di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2076 Contratto collettivo annullabile.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento e’ proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2078 Efficacia degli usi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9
agosto 1943, n. 721.

 

Art.   2081 Norme equiparate al contratto collettivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
(Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.) (1)

(1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

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Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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