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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo II – Del lavoro nell’impresa (Artt.2082 -2221)

Specifica: Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Art.  2188 Registro delle imprese.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

E’ istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro e’ tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. (1)

Il registro e’ pubblico.

(1) Il registro e’ stato istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese con la legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

Art.  2189 Modalita’ d’iscrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.

Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticita’ della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata alrichiedente. Questi puo’ ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

 

Art.  2190 Iscrizione d’ufficio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se un’iscrizione obbligatoria non e’ stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo’ ordinarla con decreto.

 

Art.  2191 Cancellazione d’ufficio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se una iscrizione e’ avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

 

Art.  2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo’ ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.

 

Art.  2193 Efficacia dell’iscrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e’ obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non puo’ essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione e’ avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

 

Art.  2194 Inosservanza dell’obbligo di iscrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e’ punito con l’ammenda da lire ventimila a lire un milione. (1)

(1) L’ammenda, cosi’ aumentata, da ultimo, ai sensi dell’Art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ commutata in sanzione pecuniaria amministrativa.

 

Art.  2195 Imprenditori soggetti a registrazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attivita’ industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attivita’ intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attivita’ di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attivita’ bancaria o assicurativa;

5) altre attivita’ ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita’ e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita’ indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

 

Art.  2196 Iscrizione dell’impresa.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attivita’ commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza (e la razza); (1)
2) la ditta;
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
(All’atto della richiesta l’imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.) (2)
L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni

relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

(1) L’inciso e’ stato abrogato dall’Art. 3, Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.
(2) Comma abrogato dall’Art. 33, legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

Art.  2197 Sedi secondarie.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove e’ la sede principale dell’impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale e’ istituita la sede secondaria, indicando altresi’ la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. (Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa) (1)

La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa.

L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

(1) Periodo abrogato dall’Art. 33, legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

Art.  2198 Minori, interdetti e inabilitati.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell’interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

 

Art.  2199 Indicazione dell’iscrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale e’ iscritto.

 

Art.  2200 Societa’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le societa’ costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa’ cooperative, anche se non esercitano un’attivita’ commerciale.

L’iscrizione delle societa’ nel registro delle imprese e’ regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

 

Art.  2201 Enti pubblici.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

 

Art.  2202 Piccoli imprenditori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

 

Art.  2203 Preposizione institoria.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

E’ institore colui che e’ preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.

La preposizione puo’ essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.

Se sono preposti piu’ institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

 

Art.  2204 Poteri dell’institore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’institore puo’ compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui e’ preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo’ alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e’ stato a cio’ espressamente autorizzato.

L’institore puo’ stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui e’ preposto.

 

Art.  2205 Obblighi dell’institore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e’ preposto, l’institore e’ tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

 

Art.  2206 Pubblicita’ della procura.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

 

Art.  2207 Modificazione e revoca della procura.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.

 

Art.  2208 Responsabilita’ personale dell’institore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’institore e’ personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo’ agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui e’ preposto.

 

Art.  2209 Procuratori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.

 

Art.  2210 Poteri dei commessi dell’imprenditore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne’ concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a cio’ espressamente autorizzati.

 

Art.  2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

 

Art.  2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresi’ legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.

 

Art.  2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.

 

Art.  2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore che esercita un’attivita’ commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresi’ tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche’ le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

 

Art.  2215 Modalita’ di tenuta delle scritture contabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne’ a vidimazione. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383.

 

Art.  2215 – bis Documentazione informatica.
In vigore dal 13/07/2011
Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 6
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
Per i libri e per i registri la cui tenuta e’ obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.

 

Art.  2216 Contenuto del libro giornale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 7-bis, decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art.  2217 Redazione dell’inventario.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attivita’ e delle passivita’ relative all’impresa, nonche’ delle attivita’ e delle passivita’ dell’imprenditore estranee alla medesima.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verita’ gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa’ per azioni, in quanto applicabili.
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. (1)

(1) Comma prima modificato dall’Art. 8, legge 30 dicembre 1991, n. 413 e poi cosi’ sostituito dall’Art. 7-bis, decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art.  2218 Bollatura facoltativa.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore puo’ far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 7-bis, decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art.  2219 Tenuta della contabilita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilita’ senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e’ necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

 

Art.  2220 Conservazione delle scritture contabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. (1)

(1) Comma aggiunto dall’Art. 7-bis, quarto comma, decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art.  2221 Fallimento e concordato preventivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo salve le disposizioni delle leggi speciali.

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Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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