Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)
Specifica: Capo IV Della società in accomandita semplice
Art. 2313 Nozione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Nella societa’ in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Art. 2314 Ragione sociale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La societa’ agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di societa’ in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292.
L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Art. 2315 Norme applicabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Alla societa’ in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societa’ in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Fino a quando la societa’ non e’ iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa’ e i terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societa’ in nome collettivo.
L’amministrazione della societa’ puo’ essere conferita soltanto a soci accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandanti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne’ trattare o concludere affari in nome della societa’, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilita’ illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e puo’ essere escluso a norma dell’articolo 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della societa’.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La quota di partecipazione del socio accomandante e’ trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota puo’ essere ceduta, con effetto verso la societa’, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La societa’ si scioglie, oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreche’ nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che e’ venuto meno.
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualita’ di socio accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societa’ possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.