Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)
Specifica: Capo V Societa’ per azioni – Sezione II Della costituzione per pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La societa’ puo’ essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2334Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell’articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, e’ in facolta’ dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta.
Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima facolta’, non puo’ procedersi alla costituzione della societa’ prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori.
In vigore dal 07/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 Articolo 37
L’assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa’;
2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
L’assemblea e’ validamente costituita con la presenza della meta’ dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita’ delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e’ necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Eseguito quanto e’ prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.