Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)
Specifica: Capo V Societa’ per azioni – Sezione III bis Dei patti parasociali
Art. 2341 – bis Patti parasociali.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societa’:
a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle societa’ per azioni o nelle societa’ che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societa’ che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali societa’, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a societa’ interamente possedute dai partecipanti all’accordo.
Art. 2341 – ter Pubblicita’ dei patti parasociali.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla societa’ e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.