Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)
Specifica: Capo V Societa’ per azioni – Sezione III Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2337 Promotori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003,n. 6.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa’.
La societa’ e’ tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa’ o siano state approvate dall’assemblea.
Se per qualsiasi ragione la societa’ non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2339 Responsabilita’ dei promotori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi:
1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa’;
2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformita’ della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;
3) per la veridicita’ delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa’.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2340 Limiti dei benefici riservati ai promotori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita’ di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2341 Soci fondatori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.