Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro
Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)
Specifica: Capo V Societa’ per azioni – Sezione XII Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
Art. 2448 Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa’ provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita’ di averne conoscenza. (1)
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.