Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le
violazioni di norme tributarie
Sezione: Art. 5
Colpevolezza.
Specifica:
Art. 5 Colpevolezza.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 16
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta’ sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 16, comma 1, lett. b) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158).
3. La colpa e’ grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e’ possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attivita’ amministrativa di accertamento.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.