Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le
violazioni di norme tributarie
Sezione: Art. 16
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Specifica:
Art. 16 Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita’, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita’ nonche’ dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso , il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18.
5. L’impugnazione immediata non e’ ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi’ l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita’ anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’articolo 22.
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3 (1).
(1) Ai sensi dell’art. 23, comma 29, lettera a) decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del citato decreto n. 98 del 2011 (6 luglio 2011), nonche’ a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso.
(N.D.R.: “Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante Estensione dell’applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l’esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. “Le modifiche apportate dall’art. 2 del DLG n. 99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente”).
In vigore dal 6 luglio 2011 Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.