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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le violazioni di norme tributarie – Decreto Legislativo del 18 12 1997 n 472

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Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le
violazioni di norme tributarie

Sezione: Art. 17
Irrogazione immediata.

Specifica:

Art. 17 Irrogazione immediata.

(1) (N.D.R.: “Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante Estensione dell’applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l’esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241”. “Le modifiche apportate dall’art. 2 del DLG n. 99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente”).

In vigore dal 29/04/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 9

1. In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita’.

1-bis. All’accertamento doganale, disciplinato dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall’articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita’ nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell’articolo 16 del presente decreto.

2. E’ ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche’ risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell’articolo 16, comma 3.

_______________________

(1) Vedi comma 650 e ss. e da comma 661 a 676 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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