Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le
violazioni di norme tributarie
Sezione: Art. 19
Esecuzione delle sanzioni.
Specifica:
Art. 19 Esecuzione delle sanzioni.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 10
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e’ prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo’ sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione e’ riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell’organo al quale e’ proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta’ dell’ammontare da questo stabilito. L’autorita’ giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall’esecuzione puo’ derivare un danno grave ed irreparabile, puo’ disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5. Se l’azione viene iniziata avanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell’organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e’ riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l’eventuale sospensione disposta dal giudice d’appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l’ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e’ divenuto definitivo.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.