Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le
violazioni di norme tributarie
Sezione: Art. 21
Sanzioni accessorie.
Specifica:
Art. 21 Sanzioni accessorie.
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l’interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa’ di capitali e di enti con personalita’ giuridica, pubblici o privati.
b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi.
c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attivita’ di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi.
d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita’ dell’infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.