Norma: Legge 27/7/2000 n. 212 Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente
Sezione: Art. 9.
Rimessione in termini
Specifica:
Art. 9.
Rimessione in termini
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti
interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e’ impedito da cause di forza maggiore.
Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e’ adottato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, puo’ sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di
sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un
massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della
sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalita’ e i termini della ripresa
dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo dal fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi
oggetto di sospensione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.
2-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 19 ottobre 2016, dall’art. 48, comma 15, lett. b) decreto-legge 17 ottobre
2016 n. 189).
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.