Norma: Legge 27/7/2000 n. 212 Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente
Sezione: Art. 6.
Conoscenza degli atti e semplificazione
Specifica:
Art. 6.
Conoscenza degli atti e semplificazione
1. L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale
desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate
dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento
cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita’ idonee a garantire che il
loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di
notifica degli atti tributari.
2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i
servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente,
con idonee modalita’ di comunicazione e di pubblicita’, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al
contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.
3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in
materia tributaria. L’amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari
con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu’ agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita’ relative all’attuazione dei commi 3 e 3-bis nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia’ in possesso
dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualita’ del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente,
a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti
mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di
imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il
contribuente non e’ tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.