Norma: Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 Disposizioni sul Processo Tributario
Sezione: Titolo II – Il processo
Specifica: Capo I – Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
Art. 18 Il ricorso.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Il processo e’ introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l’indicazione:
a) della commissione tributaria cui e’ diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche’ del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell’ufficio nei cui confronti il ricorso e’ proposto;
d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione:
a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso e’ inammissibile se manca o e’ assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non e’ sottoscritta a norma del comma precedente.
Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
In vigore dal 25/06/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 10/06/2020 n. 49 Articolo 22
1. Il ricorso puo’ essere proposto avverso:
a) l’avviso di accertamento del tributo;
b) l’avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l’avviso di mora;
e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
h-bis) la decisione di rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia e’ parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilita’ davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche’ delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo’ essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
Art. 20 Proposizione del ricorso.
1. Il ricorso e’ proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 21 Termine per la proposizione del ricorso.
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita’ entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lettera g), puo’ essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e’ prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo’ essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
Art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente.
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilita’ deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L’inammissibilita’ del ricorso e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformita’ dell’atto depositato a quello consegnato o spedito e’ attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non e’ conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso e’ proposto, il ricorso e’ inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
(N.D.R.: Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 520 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 22, primo e secondo comma, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale.)
In vigore dal 17 settembre 2011 Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2
Art. 23 Costituzione in giudizio della parte resistente.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti e’ stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e’ stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente e’ fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresi’ le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
Art. 24 Produzione di documenti e motivi aggiunti.
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, e’ ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se e’ stata gia’ fissata la trattazione della controversia, l’interessato, a pena di inammissibilita’, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l’udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L’integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all’art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l’art. 20, commi 1 e 2, l’art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l’art. 23, comma 3.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 25 Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte.
1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche’, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.
Testo: in vigore dal 01/07/2002
Art. 25-bis Potere di certificazione di conformita’.
In vigore dal 24/10/2018
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 16
1. Al fine del deposito e della notifica con modalita’ telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita’ della copia al predetto atto secondo le modalita’ di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita’ e’ esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformita’ all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformita’ ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell’attestazione di conformita’ i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
Art. 26 Assegnazione del ricorso.
1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all’art. 29, comma 1, il presidente della commissione potra’ assumere gli opportuni provvedimenti affinche’ i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 27 Esame preliminare del ricorso.
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilita nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 28 Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
1. Contro i provvedimenti del presidente e’ ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilita’ rilevabile d’ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell’articolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilita’ del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 29 Riunione dei ricorsi.
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu’ gravosa la loro trattazione, puo’, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 30 Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione.
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e’ riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un’altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e’ comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa’ con personalita’ giuridica, nonche’ di controversie inerenti l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Testo: in vigore dal 08/11/1997
Art. 31 Avviso di trattazione.
1. in vigore dal 09/04/2008 modificato da: DL del 08/04/2008 n. 59 art. 2
1. La segreteria da’ comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
Art. 32 Deposito di documenti e di memorie.
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti puo’ depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 33 Trattazione in camera di consiglio.
1. La controversia e’ trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio e’ redatto processo verbale dal segretario.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 34 Discussione in pubblica udienza.
1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell’udienza e’ redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione puo’ disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e’ resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 35 Deliberazioni del collegio giudicante.
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e’ stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo’ essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 36 Contenuto della sentenza.
1. La sentenza e’ pronunciata in nome del popolo italiano ed e’ intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e’ sottoscritta dal presidente e dall’estensore.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 37 Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
1. La sentenza e’ resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
2. Il dispositivo della sentenza e’ comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 38 Richiesta di copie e notificazione della sentenza.
1. Ciascuna parte puo’ richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e’ tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita’ della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.
In vigore dal 26 marzo 2010 Modificato da: Decreto-legge del 25/03/2010 n. 40 Articolo 3
Art. 39 Sospensione del processo.
In vigore dal 25/06/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 10/06/2020 n. 49 Articolo 22
1. Il processo e’ sospeso quando e’ presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita’ delle persone, salvo che si tratti della capacita’ di stare in giudizio.
1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e’ altresi’ sospeso nei seguenti casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia e’ parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.
Art. 40 Interruzione del processo.
1. Il processo e’ interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita’ di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell’art. 12.
2. L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comna 1, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento e’ dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine e’ prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 41 Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo.
1. La sospensione e’ disposta e l’interruzione e’ dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente e’ ammesso reclamo a sensi dell’art. 28.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 42 Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo.
1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 43 Ripresa del processo sospeso o interrotto.
1. Dopo che e’ cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando e’ stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all’art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall’art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione puo’ essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.
La parte colpita dall’evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 44 Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e’ fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non e’ accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche’, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l’estinzione del processo. Si applica l’ultimo comma dell’articolo seguente.
Art. 45 Estinzione del processo per inattivita’ delle parti.
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L’estinzione del processo per inattivita’ delle parti e’ rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L’estinzione e’ dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente e’ ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell’art. 28.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 46 Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e’ dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e’ reclamabile a norma dell’art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.