Norma: Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 Disposizioni sul Processo Tributario
Sezione: Titolo II – Il processo
Specifica: Capo III – Le impugnazioni
Art. 49 Disposizioni generali applicabili.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.
Art. 50 I mezzi d’impugnazione.
1. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
Testo: in vigore dal 26/10/1996
Art. 51 Termini d’impugnazione.
1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria e’ di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3.
2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile il termire di sessanta giorni decorre dal giorno in cui e’ stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o e’ stato recuperato il documento o e’ passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 52 Giudice competente e legittimazione ad appellare.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. La sentenza della commissione provinciale puo’ essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell’articolo 4, comma 2.
2. L’appellante puo’ chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutivita’ della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo’ comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa puo’ derivargli un danno grave e irreparabile.
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo’ disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione puo’ essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.
Art. 53 Forma dell’appello.
In vigore dal 13/12/2014
Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 36
1. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della commissione tributaria a cui e’ diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti e’ proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello e’ inammissibile se manca o e’ assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non e’ sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello e’ proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.
Art. 54 Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale.
1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo’ essere proposto, a pena d’inammissibilita’, appello incidentale.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 55 Provvedimenti presidenziali.
1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 56 Questioni ed eccezioni non riproposte.
1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 57 Domande ed eccezioni nuove.
1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 58 Nuove prove in appello.
1. Il giudice d’appello non puo’ disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. E’ fatta salva la facolta’ delle parti di produrre nuovi documenti.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 59 Rimessione alla commissione provinciale.
1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e’ stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e’ formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessita’ di riassunzione ad istanza di parte.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 60 Non riproponibilita’ dell’appello dichiarato inammissibile.
1. L’appello dichiarato inammissibile non puo’ essere riproposto anche se non e’ decorso il termine stabilito dalla legge.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 61 Norme applicabili.
1. Nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 62 Norme applicabili.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo’ essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sull’accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
Articolo 62 bis Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo’ chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutivita’ allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente puo’ comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa puo’ derivargli un danno grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo’ disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione puo’ essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.
6. La commissione non puo’ pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
Art. 63 Giudizio di rinvio.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo e’ stato rinviato. In ogni caso, a pena d’inammissibilita’, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e’ stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell’atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.
Art. 64 Sentenze revocabili e motivi di revocazione.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purche’ la scoperta del dolo o della falsita’ dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso e’ prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
Art. 65 Proposizione della impugnazione.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Competente per la revocazione e’ la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilita’ il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile nonche’ del giorno della scoperta o della falsita’ dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e’ proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 52, in quanto compatibili.
Art. 66 Procedimento.
1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Art. 67 Decisione.
1. Ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 del codice di procedura civile la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.