Norma: Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 Disposizioni sul Processo Tributario
Sezione: Titolo II – Il processo
Specifica: Capo IV – L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie
Articolo 67 bis Esecuzione provvisoria.
In vigore dal 01/06/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.
Art. 68 Pagamento del tributo in pendenza del processo.
(N.D.R.: Ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 le disposizioni del presente articolo relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui e’ prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;
c-bis. per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia’ corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo’ richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e’ pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia.
Art. 69 Condanna dell’ufficio al rimborso.
In vigore dal 01/06/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo’ essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita’ dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche’ il termine entro il quale puo’ essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo’ richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e’ pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
(1) Ai sensi dell’art. 12, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente articolo, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. ff) decreto legislativo n. 156 del 2015, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2. Fino all’approvazione del decreto previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo previgente.
Art. 69-bis. Aggiornamento degli atti catastali
In vigore dal 02/03/2012 al 01/06/2016
Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 12
Soppresso dal 01/06/2016 da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e’ passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del territorio provvede all’aggiornamento degli atti catastali.
Art. 70 Giudizio di ottemperanza.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
1. La parte che vi ha interesse, puo’ richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso e’ proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e’ prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita’, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e’ comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio puo’ trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento.
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo’ delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e’ ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
10-bis. Per il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e’ deciso dalla Commissione in composizione monocratica.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.