Norma: DPR del 29/09/1973 n. 602 Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito
Sezione: Titolo IV – Sanzioni
Specifica:
Art. 92 Ritardati od omessi versamenti diretti.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
Art. 92 – bis Mancata o irregolare documentazione probatoria.
1. E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche’ degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell’articolo 92.
Testo in vigore dal 01/06/1994
Art. 93 Versamenti ad ufficio incompetente.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
Art. 94 Incompletezza delle distinte di versamento.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
Art. 95 Violazione dell’ obbligo delle ritenute alla fonte.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
Art. 96 Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
Art. 97 Morosita’ nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Testo in vigore dal 15/04/2000
Art. 98 Applicazione delle sanzioni.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.