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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito – DPR del 29 09 1973 n 602 | Capo I – Disposizioni generali

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Norma: DPR del 29/09/1973 n. 602 Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito

Sezione: Titolo II – Riscossione coattiva

Specifica: Capo I – Disposizioni generali

Art. 45 Riscossione coattiva
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 46 Delega ad altro concessionario
1. Il concessionario cui e’ stato consegnato il ruolo, se l’attivita’ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo’ riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e’ eseguito al delegato.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 47 Gratuita’ delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche

In vigore dal 09/06/2001
Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1
Nota:Per gli effetti vedi l’art. 4, comma 1, del DLG n. 193 del 2001.

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

 

Art. 47 – bis Gratuita’ di altre attivita’ e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.

1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita’ di cui all’articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

In vigore dal 22 agosto 2008 Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 83

 

Art. 48 Tasse e diritti per atti giudiziari
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta’ e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo’ abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 48 – bis Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 30/06/2019
Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 36
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa’ per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto nonche’ ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (1).
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 puo’ essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
(1) Vedasi il decreto 18 gennaio 2008 n. 40.
(2) Per la sospensione dei termini vedi l’art. 153 D.L. n. 34 19/05/2020.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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