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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito – DPR del 29 09 1973 n 602 | Capo II – Riscossione mediante ruoli

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Norma: DPR del 29/09/1973 n. 602 Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito

Sezione: Titolo I – Riscossione delle imposte

Specifica: Capo II – Riscossione mediante ruoli

Art. 10 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “concessionario”: il soggetto cui e’ affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) “ruolo”: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 11 Oggetto e specie dei ruoli
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e’ fondato pericolo per la riscossione.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 12 Formazione e contenuto dei ruoli.
1.in vigore dal 01/01/2005 modificato da: L del 30/12/2004 n. 311 art. 1
1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche’ le modalita’ dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo’ farsi luogo all’iscrizione.
4. Il ruolo e’ sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

 

Art. 12 – bis Importo minimo iscrivibile a ruolo
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo’ essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 13 Termine per la formazione e l’invio dei ruoli all’Intendenza.
Testo: soppresso dal 01/07/1999

 

Art. 14 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36- bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Testo in vigore dal 08/06/1982

 

Art. 15 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.
In vigore dal 25/06/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 10/06/2020 n. 49 Articolo 22
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonche’ i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
(Comma abrogato)
Nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell’articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione e’ effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Art. 15 – bis Iscrizioni nei ruoli straordinari
1. In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 15 – ter Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attivita’ di controllo dell’Agenzia delle entrate (1).

In vigore dal 22/10/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 3
1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche’ della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta’ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche’ in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 15, comma 4 del citato decreto legislativo n. 159 del 2015.

 

Art. 16 Versamenti diretti non computati.
Testo: soppresso dal 20/01/1977

 

art. 17 (Soppresso)
Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo (TESTO REDAZIONALE: Le disposizioni del comma 1, lettera a) e b), del presente articolo, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere da 1 gennaio 1999).
Testo: soppresso dal 10/08/2005 soppresso da: DL del 17/06/2005 n. 106 art. 1 convertito
1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

 

Art. 18 Ripartizione delle imposte in rate.
Testo: soppresso dal 01/07/1999

 

Art. 19 Dilazione del pagamento
1. L’ufficio, su richiesta del contribuente, puo’ concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta’ dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l’importo iscritto a ruolo e’ superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e’ subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo’ piu’ essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e’ stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalita’ del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo’ procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.
Testo in vigore dal 09/06/2001

 

Art. 19 – bis Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo’ essere sospesa, per non piu’ di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 20 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
In vigore dal 30/11/2020
Modificato da: Decreto-legge del 30/11/2020 n. 157 Articolo 18
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita’ competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.

Art. 21 Interessi per dilazione del pagamento.
In vigore dal 01/10/2009
Modificato da: Decreto del 21/05/2009 Articolo 3
Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
L’ammontare degli interessi dovuti e’ determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed e’ riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e’ prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.

Art. 22 Attribuzione degli interessi.
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 23 Esecutorieta’ dei ruoli.
Testo: soppresso dal 01/07/1999

 

Art. 24 Consegna del ruolo al concessionario
1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita’ telematiche.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 25 Cartella di pagamento
(N.D.R.: Ai sensi dell’art.36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n.31, ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la cartella di pagamento deve contenere, altresi’, a pena di nullita’, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Con sentenza n.280 del 15 luglio 2005 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimita’ cost. del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973.)
In vigore dal 22/10/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 4
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;(1)
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;(1)
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, o dell’articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all’insinuazione al passivo ai sensi dell’articolo 87, comma 2, senza necessita’ di notificare la cartella di pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo e’ stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e’ considerato giorno festivo.
_______________________
(1) Per la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento vedi l’art. 157 comma 3 D.L. n. 34 19/05/2020.

Art. 26 Notificazione della cartella di pagamento.
In vigore dal 06/12/2017
Modificato da: Legge del 04/12/2017 n. 172 Allegato
La cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu’ formalita’, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attivita’ svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.(*)
La notifica della cartella puo’ essere eseguita, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune (1).
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Per quanto non e’ regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (2).
(*) E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 26, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione, quest?ultimo in relazione all?art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La motivazione principale della infondatezza risiede nel fatto che nella notificazione diretta, vi è un sufficiente livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l?effettiva conoscenza dell?atto vista la consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il ?limite inderogabile? della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica. La CEDU d?altro canto non offre ulteriori elementi per una diversa valutazione della questione.
(1) Con sentenza 22 novembre 2012 n. 258 (in G.U n. 47 del 28.11.2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale,in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., del presente comma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, anziche’ “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n. 366 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma del presente articolo nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

Art. 27 Luogo e tempo del pagamento.
Testo: soppresso dal 01/07/1999

 

Art. 28 Modalita’ di pagamento
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo’ essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo’ essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita’ devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata.

3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

In vigore dal 22 agosto 2008 Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 83

 

Art. 28 – bis Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.
I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonche’ le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l’interesse dello Stato ad acquisirli.
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l’interessato puo’ chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
(Comma abrogato)
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L’interessato puo’ revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma e’ emanato entro se i mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e’ notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell’accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta’ dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni l’interessato puo’ chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo’ utilizzare, anche frazionatamente, l’importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e’ successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l’interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l’importo integrale della cessione, puo’ chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l’Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.
Testo in vigore dal 18/05/1997

 

Art. 28 – ter Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta.
Testo: in vigore dal 29/11/2006 modificato da: DL del 03/10/2006 n. 262 art. 2 convertito
1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonche’ un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalita’ di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilita’ speciali di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.

 

Articolo 28 quater – Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In vigore dal 24/06/2014
Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2014 n. 66 Articolo 39
1. A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo e’ condizionata alla verifica dell’esistenza e validita’ della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita’ di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. (1)
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedasi il decreto 25 giugno 2012 e il decreto 19 ottobre 2012.Vedasi, anche, il decreto 14 gennaio 2014, recante: “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.”.

 

Art. 29 Rilascio della quietanza.
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l’esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
(Comma abrogato)
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell’esattoria espressamente autorizzati dal titolare.
Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 30 Interessi di mora
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In vigore dal 13 luglio 2011 Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 7

 

Art. 31 Imputazione dei pagamenti.
L’esattore non puo’ rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente e’ debitore di rate scadute il pagamento non puo’ essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennita’ di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell’esattore.
Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione e’ fatta, rata per rata, iniziando dalla piu’ remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita’ di mora e non puo’ essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell’esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita’ di mora.
Per i debiti di imposta gia’ scaduti l’imputazione e’ fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu’ remota.
Per qunto non e’ regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 32 Responsabilita’ solidale dei nuovi possessori di immobili.
Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta’ o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all’esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 33 Responsabilita’ solidale per l’ imposta locale sui redditi.
Quando il presupposto dell’imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu’ soggetti, ciascuno di essi e’ tenuto in solido al pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarieta’ di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu’ soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 34 Responsabilita’ solidale per le imposte sui redditi delle persone fisiche.
Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest’ultimo.
La responsabilita’ solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell’articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l’anno in cui e’ avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 35 Solidarieta’ del sostituto d’ imposta.
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne’ le ritenute a titolo di imposta ne’ i relativi versamenti, il sostituito e’ coobbligato in solido.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 36 Responsabilita’ ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.
I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita’ stabilite dal codice civile.
Le responsabilita’ previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita’ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilita’ di cui ai commi precedenti e’ accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l’atto di accertamento e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’articolo 39.
Testo in vigore dal 01/01/1974

 

Art. 37 Rimborso di ritenute dirette.
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo’ ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.
Avverso la decisione dell’intendente di finanza ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell’intendente di finanza, il contribuente puo’ ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e’ reso definitivo.
Testo in vigore dal 01/01/2001

 

Art. 38 Rimborso di versamenti diretti.
in vigore dal 26/07/2005 modificato da: DLG del 30/05/2005 n. 143 art. 2
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo’ presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale e’ stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del vesamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. L’istanza di cui al primo comma puo’ essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e’ stata operata. L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa’ non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa’ che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 44, primo comma.

 

Art. 39 Sospensione amministrativa della riscossione

In vigore dal 22/10/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 10
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta’ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo’ essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento e’ stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

 

Art. 40 Rimborso dell’ imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.
Testo soppresso dal 01/07/1999

 

Art. 41 Rimborso d’ufficio.
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell’ufficio delle imposte, l’intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.
Testo in vigore dal 20/01/1977 con effetto dal 01/01/1974

 

Art. 42 Esecuzione del rimborso.
Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte da’ avviso al contribuente nonche’ al cessionario nei casi previsti dall’articolo 43-bis.
L’esattore e’ tenuto a rimborsare anche l’indennita’ di mora eventualmente riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
L’elenco di rimborso e’ consegnato all’esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia’ riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l’esattore annota nella scheda del contribuente l’avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall’esattore sotto la propria responsabilita’ fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell’elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell’imposta cui lo sgravio si riferisce.
(Comma abrogato)

Testo in vigore dal 01/07/1999

 

Art. 42 – bis Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata.
Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’articolo 38, quinto comma, e dell’articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita’ dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare, nonche’ riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell’ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche’ l’esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono,per ogni soggetto avente diritto, le generalita’ e il domicilio fiscale, nonche’ l’ammontare dell’imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle Finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu’ ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d’Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e’ redatta con l’indicazione del numero e dell’importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita’ indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell’art. 1, lettera b), del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all’indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell’art. 51, lettera i) del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita’ di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d’Italia – Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalita’ stabilite con apposito decreto del Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 30/08/1993

 

Art. 43 Recupero di somme erroneamente rimborsate.
in vigore dal 10/08/2005 modificato da: DL del 17/06/2005 n. 106 art. 1 convertito
L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l’imposta o la maggiore imposta accertata l’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 20. Nell’avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l’ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto. L’intendente di finanza da’ comunicazione all’ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.

 

Art. 43 – bis Cessione dei crediti d’imposta
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo’ cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche’ al concessionario del servizio di riscossione presso il quale e’ tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Testo in vigore dal 01/01/1996

 

Art. 43 – ter Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo
In vigore dal 12/01/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 12
1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa’ o enti appartenenti un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu’ societa’ o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e’ efficace a condizione che l’ente o societa’ cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
(2-bis.) In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle societa’ risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
3. (Soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o societa’ controllante e le societa’ da questo controllate: si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o societa’ controllante o tramite altra societa’ controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa o agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 43 bis.

 

Art. 44 Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Decreto del 21/05/2009 Articolo 1
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento (1) per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui e’ stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso.
L’interesse di cui al primo comma e’ dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma.
L’interesse e’ calcolato dall’ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall’intendente di finanza ed e’ a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta.
(1) La misura, che originariamente era stata fissata nella misura del 2,50 per cento, e’ stata successivamente cosi’ modificata:
al 5% dall’art. 8 decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974 n. 354;
al 6% dall’art. 2 decreto-legge 4 marzo 1976 n. 30, anche artt. 3 e 4, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920;
al 4,5% a decorrere dal 1 gennaio 1988, dall’art. 7, comma 3 legge 11 marzo 1988 n. 67;
al 3% a decorrere dal 1 gennaio 1994, dall’art. 13, comma 1 decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
al 2,5% a decorrere dal 1 gennaio 1997, dall’art. 3, comma 141 legge 23 dicembre 1996 n. 662;
al 1,375% semestrale a decorrere dal 1 luglio 2003, dall’art. 1, comma, 1, decreto 27 giugno 2003.

 

Art. 44 – bis Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata.
Per i rimborsi effettuati con le modalita’ di cui all’art. 42-bis, l’interesse e’ dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e’ emesso.
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, che dispongono il rimborso d’imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e’ fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d’imposta.
Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi e’ emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all’ordinativo per il pagamento degli interessi e’ redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all’art. 42-bis, quarto comma.
(N.D.R.: Ai sensi dell’art. 1 DM 27 giugno 2003 a decorrere dal 1 luglio 2003 gli interessi sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell’1,375 per cento.)
Testo in vigore dal 01/01/1980 con effetto dal 01/01/1979

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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