Norma: DPR del 29/09/1973 n. 602 Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito
Sezione: Titolo II – Riscossione coattiva
Specifica: Capo III – Disposizioni particolari di espropriazione di beni mobili registrati
Art. 86 Fermo di beni mobili registrati
In vigore dal 21/08/2013
Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.