Norma: DPR del 29/09/1973 n. 602 Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito
Sezione: Titolo II – Riscossione coattiva
Specifica: Capo IV – Procedure concorsuali
Art. 87 Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo
1. Il concessionario puo’, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e’ dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.
2-bis L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita’ indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.
In vigore dal 31 maggio 2010 Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 29
Art. 88 Ammissione al passivo con riserva
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e’ comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo’ proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 117 della medesima legge.
Testo in vigore dal 01/07/1999
Art. 89 Esenzione dell’azione revocatoria
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Testo in vigore dal 01/07/1999
Art. 90 Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata
1. Se il debitore e’ ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita’ necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Testo in vigore dal 01/07/1999
Art. 91 Espropriazione di navi e aereomobili.
Testo: soppresso dal 01/07/1999
Art. 91 – bis Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi.
Testo: soppresso dal 01/07/1999
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.