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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
29 Giugno 2020

Istituzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive – Decreto Legislativo del 15 12 1997 n 446 | Art. 16 – Art. 29-98

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Norma: Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446 Istituzione dell’ Imposta Regionale sulle Attivita’ Produttive.

Sezione: Titolo I – Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive

Specifica: Art. 16 – Art. 29

Art. 16 Determinazione dell’imposta.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2014 n. 66 Articolo 2
Nota:
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013
1. L’imposta e’ determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche’ nei commi 1 e 2 dell’articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all’articolo 5, che esercitano attivita’ di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per cento;
b) all’articolo 6, si applica l’aliquota del 4,65 per cento;
c) all’articolo 7, si applica l’aliquota del 5,90 per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attivita’ non commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota dell’8,5 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta’ di variare l’aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione puo’ essere differenziata per settori di attivita’ e per categorie di soggetti passivi.

 

Art. 17 Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti
In vigore dal 19/12/2018
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 25 octies
Nota:
Per la decorrenza vedi l’art. 4, comma 2, del DLG 19/11/98 n. 422.
1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell’imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove e’ ubicato lo stabilimento o l’impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, e’ ridotto per il residuo periodo di applicabilita’ del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell’articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta puo’ determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita’ produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunita’ europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall’imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell’ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all’1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attivita’ esercitate nel comune di Campione d’Italia, e’ computato in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30 per cento(1). Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attivita’ anche al di fuori del territorio del comune di Campione d’Italia, ai fini dell’individuazione della quota di valore della produzione netta per cui e’ possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
4. Per le cooperative edilizie a proprieta’ indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta’ divisa, la base imponibile e’ determinata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della medesima legge, e’ deducibile per intero dalla base imponibile.
6. Per l’anno 1998, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche’ le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e’ pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalita’. A decorrere dall’anno 2001 la base imponibile e’ determinata in maniera ordinaria.
__________________
(1) Vedi comma 575 e ss art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

 

Art. 18 Agevolazioni per nuove iniziative produttive
1. Il comma 210 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ sostituito dal seguente: “210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e’ riconosciuto, per l’anno di inizio di attivita’ e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete; il credito e’ utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo’ essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e’ concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive; la riduzione non puo’ essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attivita’ e per i cinque successivi.”.
1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d’imposta 1997, la spettanza del credito d’imposta agli effetti dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.
2. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l’importo massimo della riduzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al comma 1.
Testo: in vigore dal 26/05/1998

 

Art. 19 Dichiarazione dei soggetti passivi.
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorche’ non ne consegua un debito di imposta.
1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione e’ presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullita’, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all’articolo 8, primo comma, prima periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita’, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione e’ sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullita’ e’ sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente. L’invito e’ eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.
5. La dichiarazione e’ presentata con le modalita’ di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, societa’ ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell’articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi e’ esercizio provvisorio dell’impresa.
(N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 del medesimo DLG 506/99.)
Testo: in vigore dal 03/03/2000

 

Art. 20 Obblighi contabili
1. Ai fini dell’imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 21 Domicilio dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 22 Giurisdizione sulle conroversie
1. Le controversie concernenti l’imposta regionale sulle attivita’ produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 23 Accesso alle informazioni
1. L’Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
2. Gli elementi acquisiti nel corso dell’attivita’ di controllo dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l’accertamento dell’imposta regionale e dei tributi erariali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita’ di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell’anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 24 Poteri delle regioni.
1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell’imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformita’ delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
3. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.
4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attivita’ di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonche’ per le attivita’ concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facolta’ stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facolta’ loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.
6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000.
7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni e le modalita’ di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi.
(N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 del medesimo DLG 506/99.)
Testo: in vigore dal 15/01/2000

 

Art. 25 Disciplina temporanea
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24, per le attivita’ di controllo e rettifica della dichiarazione, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonche’ per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all’attivita’ di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Le modalita’ di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 26 Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell’imposta
1. E’ attribuita allo Stato una quota del gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 25, comma 1.
La disposizione del primo periodo si applica fino all’anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all’articolo 24, regolatrice delle dette attivita’.
2. E’ altresi’ attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota e’ determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell’ultimo periodo di imposta nel quale essa e’ stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e’ determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalita’ di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e’ determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalita’ di attribuzione.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Art. 27 Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell’imposta.
1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita’ produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l’esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all’ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell’articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all’ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell’anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l’anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da’ comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall’anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3. L’importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e’ versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalita’ di cui all’articolo 1-bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. (Abrogato).
6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all’attuazione del presente decreto.
(N.D.R.: Dal 2001 e’ abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRAP, prevista dal presente articolo. Vedi l’art. 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.)
Testo: in vigore dal 26/05/1998

 

Art. 28 Addizionale comunale e provinciale all’imposta regionale sulle attivita’ produttive

Testo: soppresso dal 26/05/1998

 

Art. 29 Finanziamento delle citta’ metropolitane
1. Le regioni, nell’attribuire alle citta’ metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell’articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.
Testo: in vigore dal 01/01/1998

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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