Norma: Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446 Istituzione dell’ Imposta Regionale sulle Attivita’ Produttive.
Sezione: Titolo I – Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive
Specifica: Art. 30 – Art. 45
Art. 30 Riscossione dell’imposta e versamento in acconto.
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24, per la riscossione dell’imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. L’imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione e’ riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalita’ e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell’imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalita’ e nei termini per queste stabiliti.
4. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e’ dovuta o, se il saldo e’ negativo, non e’ rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, ne’ a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo puo’ essere adeguato.
5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis), comma 1, versano l’acconto mensilmente, con le modalita’ e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista nell’articolo 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l’obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
6. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l’obbligo del non riscosso.
7. Per lo svolgimento di attivita’ di pagamento e riscossione dell’imposta, le banche sono remunerate in conformita’ a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
(N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 del medesimo DLG 506/99.)
Testo: in vigore dal 15/01/2000
Art. 31 Primo acconto di imposta
1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l’imposta e’ applicabile, l’acconto di cui all’articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, e’ pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell’articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell’anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell’imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell’imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Testo: in vigore dal 24/12/1998
Art. 32 Violazioni relative alla dichiarazione
In vigore dal 06/07/2011 al 01/01/2016
Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23
Soppresso dal 01/01/2016 da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 32
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non e’ dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Se nella dichiarazione e’ indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l’ammontare della maggiore imposta dovuta.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e’ elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonche’ nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e’ superiore al 10 per cento di quello dichiarato.
2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e’ elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.
3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 33 Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
In vigore dal 01/01/1998 al 01/01/2016
Soppresso dal 01/01/2016 da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 32
1. Fuori dai casi previsti nell’articolo 32 se la dichiarazione non e’ redatta in conformita’ al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche’ per la determinazione del tributo, oppure non e’ indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali e’ prescritta l’allegazione alla dichiarazione o l’esibizione all’ufficio.
Art. 34 Ritardato o omesso versamento dell’imposta
1. In caso di ritardato o omesso versamento dell’imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’imposta non versata.
Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 35 Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita’
1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilita’ si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 36 Decorrenza dell’imposta e abolizione di contributi e tributi
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 37, l’imposta regionale sulle attivita’ produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:
a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all’articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all’articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all’articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) l’imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) l’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
d) la tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita IVA, di cui all’articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
e) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 37 Soggetti con periodo di imposta non coincindente con l’anno solare
1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare l’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e l’abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell’articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e’ in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e’ iniziato dopo il 30 settembre dell’anno precedente, l’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e l’abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall’acconto di cui all’articolo 31 i dodicesimi dell’imposta e della tassa di cui all’articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l’anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l’abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ l’importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma dell’articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi.
Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 38 Determinazione del Fondo sanitario nazionale.
1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1 e 2, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all’articolo 26.
2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell’anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.
3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall’articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.
(N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 del medesimo DLG 506/99.)
Testo: in vigore dal 15/01/2000
Art. 39 Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita’, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l’assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 e della quota del gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, di cui all’articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalita’ provvede entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e’ autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e’ autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all’articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonche’ delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all’importo complessivo presunto dei gettiti dell’addizionale e della quota d’imposta predetti, ovvero limitatamente all’anno 1998 all’importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all’anno precedente.
3. Alla copertura dell’eventuale differenza tra l’ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria.
4. Per le finalita’ di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l’anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell’articolo 38.
5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 40 Modalita’ per il riversamento dell’Irap e dell’addizionale Irpef
1. Ai fini del versamento dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilita’ speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita’ di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 non si applica il secondo comma dell’articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 41 Determinazione delle eccedenze.
1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell’assistenza sanitaria, e l’ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell’articolo 3, commi 2 e 3 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, al netto della quota destinata alla sanita’ e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall’ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall’ammontare del gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all’articolo 38, comma 2, l’ammontare dei contributi sanitari riscossi nell’anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo , nonche’ l’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch’essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall’ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
3-bis. Per gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui ai commi precedenti s’intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all’articolo 16, commi 1 e 2.
(N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 del medesimo DLG 506/99.)
Testo: in vigore dal 01/01/2001
Art. 42 Versamento delle eccedenze
1. A decorrere dall’anno 1999, il Fondo perequativo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ soppresso.
2. A partire dall’esercizio 1998 e’ istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 e’ determinato in via definitiva nell’anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive effettivamente realizzato.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.
5. A decorrere dall’anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. A decorrere dall’anno 1998 la trattenuta di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e’ effettuata sulle erogazioni di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all’articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2003 non si da’ luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all’esaurimento delle eccedenze medesime.
Testo: in vigore dal 01/01/2001
Art. 43 Riferimenti sistematici
1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.
2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 44 Adeguamento dei trattati internazionali
1. Ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l’imposta regionale sulle attivita’ produttive e’ equiparata ai tributi erariali aboliti con l’articolo 36.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 45 Disposizioni transitorie
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 70, lett. e) legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015).
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l’aliquota e’ stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d’imposta successivi, l’aliquota e’ stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell’imposta sulle attivita’ produttive e di quella dell’imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l’entita’ della riduzione dell’acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell’articolo 31, nonche’ le modalita’ applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo’ superare per ciascun soggetto l’importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo’ comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l’anno 1998, a 250 miliardi di lire per l’anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l’anno 2000.
4. I soggetti per i quali l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell’acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell’imposta dovuta all’esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita’ nel territorio di piu’ regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l’imposta da versare alle singole regioni e’ determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l’imposta dovuta in via ordinaria per l’anno 1998 e l’imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo’ essere computata in detrazione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive, nella misura del 50 per cento per l’anno 1999 e del 25 per cento per l’anno 2000.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.