Norma: DPR del 26/10/1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto
Sezione: Tabella A – Aliquote Iva ridotte
Specifica: Parte III – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%
TABELLA A (*)
Note
(*) Per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
PARTE III
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 10%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 – ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01-ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati (v.d. 01.05-ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parte di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02-02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 – 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01-ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all’alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne’ compresi altrove, escluse tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. 06.01 – 06.02 ex 06.03 – 06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
24) te’, mate’ (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. 10.03-ex 10.04-ex 10.07);
27) farine di avena e altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06-ex 11.02);
30) farine di legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04-11.05);
31) malto anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farine di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09-ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelle frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) (numero abrogato, a decorrere dal 23 luglio 2016, dall’art. 21, comma 1, lett. c) legge 7 luglio 2016 n. 122);
39) (numero abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151);
40) radici di cicoria, fresche e disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
44) (numero abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151);
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
47) sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. 15.06-ex 15.07);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne’ altrimenti preparati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 – ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d’oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne’ colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi carammellati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all’alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed-rice”, “corn-flakes” e simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torreatti del caffe’ e loro estratti; estratti o essenze di caffe’, di te’, di mate’ e di camomilla, preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02-ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi;
zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne’ comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
84) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatta all’alimentazione umana e destinata esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali, esclusi gli animali per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
94) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
95) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
96) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
97) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);
99) (numero abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);
100) (numero abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);
101) (numero abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);
102) (numero abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche’ la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu’ del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita’ (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
107) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
108) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
109) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; (1)
115) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
116) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
117) (numero abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);
118) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonche’ le relative prestazioni, rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche’ prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) (numero abrogato dall’art. 36, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);
123-ter) (numero abrogato dall’art. 31, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2);
123-quater) Soppresso da: Art. 13 D.L. n. 87 12/07/2018 [servizi di carattere sportivo resi dalle societa’ sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attivita’ sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali societa’;]
124) (numero abrogato dall’art. 4, comma 8, decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557);
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126) (numero abrogato dall’art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita’ alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) (numero abrogato dall’art. 8, comma 2, lett. n), legge 15 dicembre 2011 n. 217);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell’articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche’ non ultimati, purche’ permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche’ prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
(1) Vedi comma 2 e ss. art. 1 L. n. 145 30/12/2018.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
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