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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1979

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari sulla produzione e sui consumi nonchè di altri tributi indiretti – Decreto Legislativo del 18 12 1997 n 473

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Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonche’ di altri tributi
indiretti

Sezione: Capo II – Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governativa e sui contratti di borsa

Specifica:

Art. 5 Sanzioni in materia di imposta di bollo.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 20, secondo comma, nell’articolo 34, primo comma, e nell’articolo 38, primo comma, le parole “pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “sanzioni amministrative”;
b) nell’articolo 22, primo comma, le parole “soprattasse e pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “sanzioni amministrative”;
c) nell’articolo 31, secondo comma, le parole “pena pecuniaria” sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa”;
d) nell’articolo 32, quarto comma, la parola “penalita’” e’ sostituita dalle seguenti: “sanzione amministrativa”;
e) nell’articolo 37, terzo comma, la parola “soprattasse” e’ sostituita dalle seguenti: “sanzioni amministrative”;
f) l’articolo 24 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti). – 1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 e’ punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.”;
g) l’articolo 25 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). – 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine e’ soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 e’ punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.”;
h) l’articolo 26 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici). – 1. L’utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all’ultimo comma dell’articolo 14 e’ punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.”;
i) nell’articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole “e soprattasse” e al quarto comma sono soppresse le parole “e delle soprattasse”;
l) sono abrogati il terzo comma dell’articolo 22, il primo comma dell’articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 6 Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi.
1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 24 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Sanzioni). – 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell’imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell’imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu’ per differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;
e) infedele indicazione dell’imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell’imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall’ultimo comma dell’articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;
h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila;
i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento dell’imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
l) mancata presentazione all’ufficio del registro, prescritta dall’articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;
m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell’assicuratore.
L’assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e’ altresi’ punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e’ obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all’articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.”;
b) sono abrogati l’articolo 25 e il primo comma dell’articolo 28.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 7 Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente l’imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 32 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l’annotazione delle operazioni, nonche’ la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). – 1. Per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, e’ soggetto chi indica nella documentazione o nell’annotazione un’imposta inferiore a quella dovuta.
2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori fiscali”;
b) l’articolo 33 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 33 (Altre violazioni). – 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:
a) l’irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l’omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l’omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita’;
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l’omessa o infedele fornitura dei dati di cui all’articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
h) l’omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all’ufficio delle entrate competente.
2. Per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e’ punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell’operazione o nelle immediate adiacenze, non esibiscei predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni”.
2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli – fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l’imposta sugli intrattenimenti e’ determinata con le modalita’ previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e’ l’ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.
(N.D.R.: “Le modifiche apportate dall’art. 2 del DLG n. 99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente”).
Testo: in vigore dal 11/05/2000

Art. 8 Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Sanzioni). – 1. Chi esercita un’attivita’ per la quale e’ necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa e’ punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e’ punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e’ tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.”;
b) nell’articolo 10 il primo comma e’ abrogato e al terzo comma le parole “pene pecuniarie” sono sostituite dalle seguenti: “sanzioni amministrative”;
c) nell’articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole “e delle soprattasse” sono soppresse.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 9 Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa.
1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, nel terzo comma, le parole “con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione”;
b) nella rubrica del titolo X, le parole “Disposizioni penali” sono sostituite dalla seguente: “Sanzioni”;
c) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione”;
2) il terzo comma e’ abrogato;
3) nel sesto comma, le parole “la sanzione amministrativa di lire 30.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni”;
d) all’articolo 20, nel primo comma, le parole “pena pecuniaria di lire 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni”;
e) all’articolo 21, dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente:”Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresi’, in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e’ abrogato.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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