Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonche’ di altri tributi
indiretti
Sezione: Capo IV – Sanzioni in materia di tributi locali
Specifica:
Art. 11 Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale.
1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 292 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 292 (Sanzioni amministrative). – 1. Per l’omessa presentazione delle denunzie di cui all’articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all’ammontare del tributo dovuto.
2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell’ottanta per cento dell’ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione.”;
b) l’articolo 296 e’ abrogato.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Art. 12 Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 23, concernente le sanzioni relative all’imposta comunale sulla pubblicita’, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 23 (Sanzioni ed interessi). – 1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicita’ e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.”;
b) nell’articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole “si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” sono sostituite dalle seguenti: “si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie”;
c) l’articolo 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 53 (Sanzioni ed interessi). – 1. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.”;
d) l’articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 76 (Sanzioni ed interessi). – 1. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia e’ infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e’ effettuata l’iscrizione delle somme predette.”.
(N.D.R.: ” Le modifiche apportate dall’art. 2 del DLG n. 99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente”).
Testo: in vigore dal 11/05/2000
Art. 13 Sanzioni in materia di imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni.
1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, l’ultimo comma e’ abrogato;
b) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Sanzioni ed interessi). – 1. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia e’ infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ commessa la violazione.
6. Sulle somme doute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall’articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.”.
(N.D.R.: ” Le modifiche apportate dall’art. 2 del DLG n. 99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente”).
Testo: in vigore dal 11/05/2000
Art. 14 Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all’imposta comunale sugli immobili, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Sanzioni ed interessi). – 1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.”.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Art. 15 Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
1. L’articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e’ sostituito dal seguente: “31. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all’operazione. Per l’omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.”.
Testo: in vigore dal 16/07/1998 con effetto dal 01/04/1998
Art. 16 Norme applicabili.
1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.