Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonche’ di altri tributi
indiretti
Sezione: Capo V – Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione
Specifica:
Art. 17 Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli.
1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: ”soprattassa” ovunque ricorrente, e’ sostituita dalle seguenti: ”sanzione amministrativa”.
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche’ ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.
3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e’ determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.
Testo: in vigore dal 16/07/1998
Art. 18 Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni.
1. L’articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Sanzioni). – 1. Chiunque omette di contrarre l’abbonamento all’autoradio ai sensi della presente legge e’ soggetto, oltre al pagamento dell’importo dell’abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.”.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Art. 19 Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione.
1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, nel primo e nel secondo comma, la parola “soprattassa” e’ sostituita dalle parole “sanzione amministrativa”;
b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l’omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nell’articolo 8 del presente decreto.
3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell’ammenda di cui all’articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e’ sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall’articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.