Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonche’ di altri tributi
indiretti
Sezione: Capo Vi – Sanzioni relative all’anagrafe tributaria e codice fiscale
Specifica:
Art. 20 Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 13 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Sanzioni). – 1. E’ punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio’ sia espressamente previsto, richiede piu’ volte l’attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale, d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall’articolo 21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualita’ di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall’articolo 11;
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all’articolo 8.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall’articolo 7, dal terzo comma dell’articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell’articolo 20 e’ punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione e’ ridotta alla meta’ in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.”;
b) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Applicazione della sanzione). – 1. Le sanzioni amministrative previste nell’articolo 13 sono irrogate dagli uffici delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.
2. Fino all’attivazione degli uffici delle entrate, le sanzioni sono irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell’imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro.”.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.