Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali
Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili
Specifica: Art. 11
Liquidazione ed accertamento.
Testo: in vigore dal 01/01/2007 modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
2-bis. (Comma abrogato)
3. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale e’ designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutivita’ sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita’ per l’interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. (Comma abrogato)
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.