Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali
Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili
Specifica: Art. 12
Riscossione coattiva.
Art. 12 Riscossione coattiva.
1. in vigore dal 01/01/2007 modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalita’ indicate nel comma 3 dell’articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.