Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali
Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili
Specifica: Art. 13 Rimborsi.
Testo: soppresso dal 01/01/2007 soppresso da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1
1. Il contribuente puo’ richiedere al comune al quale e’ stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e’ stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell’articolo 14.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.