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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Riordino della finanza degli enti territoriali Ici – D Lgs 30 12 1992 n 504 | Art. 14 Sanzioni ed interessi.

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Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali

Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili

Specifica: Art. 14
Sanzioni ed interessi.

Art. 14 Sanzioni ed interessi.

In vigore dal 06/12/2011

Modificato da: Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 Articolo 13

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ commessa la violazione.

6. (Comma abrogato)

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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