Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali
Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili
Specifica: Art. 16
Indennita’ di espropiazione.
Art. 16 Indennita’ di espropriazione.
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennita’ e’ ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione dell’imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennita’ di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilita’, oltre all’indennita’, e’ dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base della indennita’. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e’ a carico dell’espropriante.
Testo: soppresso dal 01/01/2002
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.