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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Riordino della finanza degli enti territoriali Ici – D Lgs 30 12 1992 n 504 | Art. 2 Definizione di fabbricati e aeree

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Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali

Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili

Specifica: Art. 2 Definizione di fabbricati e aeree

Art. 2 Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

a) per fabbricato si intende l’unita’ immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e’ soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e’ comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita’ effettive di edificazione determi- nate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennita’ di espropriazione per pubblica utilita’. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio e’ fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attivita’ indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

Testo: in vigore dal 01/01/1993

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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