Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali
Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili
Specifica: Art. 3 Soggetti passivi
Articolo 3 – Soggetti passivi.
N.D.R.: Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art.8 legge 23 luglio 2009 n.99, si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore (15 agosto 2009) della citata legge n.99 del 2009.
In vigore dal 15/08/2009
Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 8
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attivita’.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e’ il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.