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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Riordino della finanza degli enti territoriali Ici – D Lgs 30 12 1992 n 504 | Art. 5 Base imponibile.

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Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali

Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili

Specifica: Art. 5
Base imponibile.

Art. 5 Base imponibile.

(N.D.R.: Vedasi anche quanto disposto da: art. 3, commi 48 e 51 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dall’art.36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248)

In vigore dal 28/04/2017

Modificato da: Decreto del 14/04/2017 Articolo 1

1. Base imponibile dell’imposta e’ il valore degli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita’ previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e’ determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:

+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 2017 = 1,01 | 2016 = 1,01 |per l’anno 2015 = 1,01 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 2014 = 1,01 | 2013 = 1,02 |per l’anno 2012 = 1,04 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 2011 = 1,07 | 2010 = 1,09 |per l’anno 2009 = 1,10 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 2008 = 1,14 | 2007 = 1,18 |per l’anno 2006 = 1,21 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 2005 = 1,25 | 2004 = 1,32 |per l’anno 2003 = 1,37 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 2002 = 1,42 | 2001 = 1,45 |per l’anno 2000 = 1,50 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 1999 = 1,52 | 1998 = 1,54 |per l’anno 1997 = 1,58 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 1996 = 1,63 | 1995 = 1,68 |per l’anno 1994 = 1,73 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 1993 = 1,77 | 1992 = 1,78 |per l’anno 1991 = 1,82 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 1990 = 1,91 | 1989 = 1,99 |per l’anno 1988 = 2,08 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno | |
| 1987 = 2,25 | 1986 = 2,43 |per l’anno 1985 = 2,60 |
+————-+————-+———————–+
| per l’anno | per l’anno |per l’anno 1982 e anni |
| 1984 = 2,77 | 1983 = 2,94 | precedenti = 3,12 |
+————-+————-+———————–+ (1)

I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e’ stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e’ determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e’ obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 173, lett. a) legge 27 dicembre 2006 n. 296).

5. Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area, la quale e’ considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e’ comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

__________________

(1) I coefficienti di aggiornamento sono stati così, da ultimo, fissati, per l’anno 2017, dal decreto 14 aprile 2017 (GU n.98 del 28-4-2017), per l’anno 2018 decreto 19/04/2018 GU 99/2018; dal D.M. 06/05/2019 GU 116/2019.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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