Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali
Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili
Specifica: Art. 6
Determinazione dell’aliquota e dell’imposta.
Art. 6 Determinazione dell’aliquota e dell’imposta.
In vigore dal 29/05/2008
Modificato da: Decreto-legge del 27/05/2008 n. 93 Articolo 1
Nota:
Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93 Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. L’aliquota e’ stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non e’ adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne’ superiore al 7 per mille e puo’ essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota puo’ essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo’ fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unita’ immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalita’ per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
3. L’imposta e’ determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’articolo 4.
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e’ ubicata la casa coniugale.
4. (Comma abrogato)
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.