Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali
Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili
Specifica: Art. 7
Esenzioni.
Art. 7 Esenzioni.
(N.D.R.: Ai sensi dell’art. 31, comma 18, L. 27 dicembre 2002 n. 289, l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al primo comma, lettera a), ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.)
In vigore dal 27/02/2014
Modificato da: Decreto-legge del 28/12/2012 n. 149 Allegato
1. Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche’ dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita’ sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purche’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta’ della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e’ prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita’ assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita’ predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (1);
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita’ non commerciali di attivita’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche’ delle attivita’ di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
(1) Per l’anno 2015 vedasi l’art. 1 (Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani) decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4. Per l’anno 2016 vedasi l’art. 1, comma 13 legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.