Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
Sezione: Titolo III – Applicazione dell’imposta
Specifica: Art. 20 – Art. 42
Art. 20 Interpretazione degli atti.
In vigore dal 01/01/2018
Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1
1. L’imposta e’ applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.(1)
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(1) Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come disposto dal comma 1084 art. 1 L. 145 30/12/2018.
Art. 21 Atti che contengono piu’ disposizioni.
1. Se un atto contiene piu’ disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e’ soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che da’ luogo alla imposizione piu’ onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche’ le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 22 Enunciazione di atti non registrati.
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e’ dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.
2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da’ luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia’ cessati o cessano in virtu’ dell’atto che contiene l’enunciazione.
3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e’ contenuta in uno degli atti dell’autorita’ giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 23 Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita’ e comunioni indivise.
1. Se una disposizione ha per oggetto piu’ beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota piu’ elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne’ per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita’ indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell’eredita’ o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passivita’ si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 24 Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze.
1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all’acquirente da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta’ dell’acquirente dell’immobile al cui servizio erano destinate, si applica l’imposta con l’aliquota relativa al trasferimento dell’immobile, diminuita dell’ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 25 Atti a titolo oneroso e gratuito.
1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e’ soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 26 Presunzione di liberalita’.
1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati , ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l’inesistenza del rapporto; tuttavia l’inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta puo’ essere provata entro un anno dalla stipulazione dell’atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.
3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalita’, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprieta’ di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
(N.D.R.: “Per l’arco temporale di applicazione delle modifiche introdotte dall’art.69 L.n.342 del 2000 vedi il comma 15 dello stesso art.69”).
Testo: in vigore dal 10/12/2000
Art. 27 Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.
1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta’ e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta’ dell’acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta’ del venditore o dell’obbligato sono soggetti all’imposta in misura fissa.
5. Gli atti indicati nell’art. 14, quando intervenga l’approvazione o la omologazione o quando l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all’imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all’ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall’art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l’approvazione od omologazione o l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, l’applicazione dell’imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell’imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell’atto.
6. (Abrogato)
Testo: in vigore dal 01/01/2000
Art. 28 Risoluzione del contratto.
1. La risoluzione del contratto e’ soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e’ stato concluso il contratto. Se e’ previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa.
2. In ogni altro caso l’imposta e’ dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 29 Transazione.
1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprieta’ o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne’ di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta e’ dovuta in misura fissa.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 30 Ratifica, convalida o conferma.
1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell’art. 22.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e’ pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, l’imposta si applica con l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e’ pagato contestualmente e’ dovuta, se maggiore, l’imposta stabilita per la relativa obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e’ pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante e’ dovuta l’imposta per l’assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall’atto la somma risulti promessa o pagata.
4. Il criterio per la determinazione dell’imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando e’ pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta’.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 31 Cessione del contratto.
1. La cessione del contratto e’ soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa.
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l’imposta si applica con l’aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 32 Dichiarazione di nomina.
1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e’ stato in tutto o in parte stipulato, e’ soggetta all’imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta’ derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell’atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell’atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e’ dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche’ quando la dichiarazione di nomina non e’ conforme alla riserva o e’ fatta a favore di altro partecipante alla gara, e’ dovuta l’imposta stabilita per l’atto cui si riferisce la dichiarazione.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 33 Mandato irrevocabile e atto di surrogazione.
1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto e’ soggetto all’imposta stabilita per l’atto per il quale e’ stato conferito.
2. L’atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e’ soggetto all’imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 34 Divisioni.
1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e’ considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e’ costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l’imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorche’ attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell’art. 52 e’ superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu’ titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 35 Contratti a prezzo indeterminato.
1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta e’ applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualita’ del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.
3. Se nel contratto e’ prevista la possibilita’ che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo’ essere inferiore al minimo.
Testo: in vigore dal 01/01/1998
Art. 36 Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.
1. Per i contratti a tempo indeterminato l’imposta e’ applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all’ufficio, a norma dell’art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l’imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
2. Se la durata dell’atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell’art. 46.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l’imposta e’ applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e’ divenuto vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l’imposta e’ applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per l’ ulteriore durata.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 37 Atti dell’autorita’ giudiziaria.
1. Gli atti dell’autorita’ giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui e’ parte l’amministrazione dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 38 Irrilevanza della nullita’ e dell’annullabilita’ dell’atto.
1. La nullita’ o l’annullabilita’ dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
2. L’imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 39 Atti soggetti a registrazione in caso d’uso.
1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso l’imposta e’ applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 40 Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
In vigore dal 01/01/2018
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non e’ dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche’ alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.
1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorche’ siano imponibili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.
2. Per le operazioni indicate nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
Art. 41 Liquidazione dell’imposta.
1. in vigore dal 29/11/2006 ripristinato per effetto di: DL del 03/10/2006 n. 262 art. 6 convertito Note: Ripristino
1. L’imposta, quando non e’ dovuta in misura fissa, e’ liquidata dall’ufficio mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non e’ superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
2. L’ammontare dell’imposta principale non puo’ essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.
Art. 42 Imposta principale, suppletiva e complementare.
1. E’ principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e’ suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; e’ complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.
2. L’imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all’atto della registrazione e’ riscossa dall’ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
Testo: in vigore dal 22/02/2000
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.