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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – DPR 26 4 1986 n 131 | Art. 43 – Art. 53

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Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Sezione: Titolo IV – Determinazione della base imponible

Specifica: Art. 43 – Art. 53

Art. 43 Base imponibile.
1. in vigore dal 29/11/2006 ripristinato per effetto di: DL del 03/10/2006 n. 262 art. 6 convertito Note: Ripristino
1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e’ costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40, dal valore del bene che da’ luogo all’applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da’ luogo all’applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall’ammontare dell’obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell’atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e’ prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
g) (lettera abrogata);
h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto;
i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell’atto, sempreche’ le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell’autorita’ giudiziaria, di cui all’art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.

Art. 44 Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi.
1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e’ costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell’ipotesi prevista dall’art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia’ assoggettata all’imposta.
2. Per l’espropriazione per pubblica utilita’ e per ogni altro atto della pubblica autorita’ traslativo o costitutivo della proprieta’ di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e’ costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo. In caso di trasferimento volontario all’espropriante nell’ambito della procedura espropriativa la base imponibile e’ costituita dal prezzo.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 45 Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato.
1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all’art. 5 della parte prima della tariffa, nonche’ per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalita’ giuridica, con valore determinato dall’ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e’ costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 46 Rendite e pensioni.

In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Decreto del 18/12/2018 Articolo 1
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e’ costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e’ costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e’ costituito:
a) dal ventuplo dell’annualita’ se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (1)
b) dal valore attuale dell’annualita’, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell’annualita’, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; (1)
c) dall’ammontare che si ottiene moltiplicando l’annualita’ per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all’eta’ della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu’ persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e’ determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell’eta’ del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e’ costituita congiuntamente a favore di piu’ persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e’ determinato tenendo conto dell’eta’ del piu’ giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e’ valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo’ superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e’ diversa dal beneficiario.

(1) Il multiplo indicato nella presenti lettere a) e b) e’ stato fissato:
– in quaranta volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall’art. 1 D.M. 11 gennaio 1999;
– in 28,57 volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dall’art. 1 D.M. 28 dicembre 2000;
– in 33,33 volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dall’art. 1 D.M. 24 dicembre 2001;
– in quaranta volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall’art. 1 D.M. 18 dicembre 2003;
– in 33,33 volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall’art. 1 D.M. 7 gennaio 2008;
– in 100 volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2010, dall’art. 1, D.M. 23 dicembre 2009;
– in 66,66 volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2011, dall’art. 1, D.M. 23 dicembre 2010;
– in 40 volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2011;
– in 100 volte l’annualita’, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall’art. 1, D.M. 23 dicembre 2013;
– in 200 volte l’annualità per gli atti pubblici formati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015 dall’art. 1 D.M. 22 dicembre 2014;
– in 1000 volte l’annualità per gli atti pubblici formati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 dall’art. 1 D.M. 23 dicembre 2016.
– il valore del multiplo indicato nelle lettere a) e b) relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ stato fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in 500 volte l’annualita’ dall’art. 1 decreto 21 dicembre 2015;
– il valore del multiplo indicato nelle lettere a) e b) relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ stato fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in 1000 volte l’annualita’ dall’art. 1 decreto 23 dicembre 2016;
– in 333,33 volte l’annualita’ come disposto dall’art. 1 del Decreto ECF del 20/12/2017;
– in 125,00 volte l’annualita’ come disposto dall’art. 1 del Decreto del 18/12/2018 emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018;
– Ai sensi del comma 1, articolo 1 del decreto 20 dicmebre 2019 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2019 n. 304, il valore del multiplo indicato nel presente articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ fissato in 2000 volte l’annualita’ a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Art. 47 Enfiteusi.
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell’enfiteuta, la base imponibile e’ costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell’enfiteuta.
2. Per l’affrancazione la base imponibile e’ costituita dalla somma dovuta dall’enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente e’ pari alla somma dovuta dall’enfiteuta per l’affrancazione. Il valore del diritto dell’enfiteuta e’ pari alla differenza tra il valore della piena proprieta’ e la somma dovuta per l’affrancazione.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 48 Valore della nuda proprieta’ dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
1. Per il trasferimento della proprieta’ gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e’ costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta’ e quello dell’usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione e’ determinato a norma dell’art. 46, assumendo come annualita’ l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta’ per il saggio legale di interesse.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 49 Crediti.
1. Per i crediti la base imponibile e’ costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e’ costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 50 (Atti ed operazioni concernenti societa’, enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole.)
1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa’ o di enti, diversi dalle societa’, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita’ giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e’ costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita’ e degli oneri accollati alle societa’, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche’ delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell’1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.
Testo: in vigore dal 01/01/2000

Art. 51 Valore dei beni e dei diritti.
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita’ per gli investimenti immobiliari, nonche’ ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e’ controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita’ risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L’ufficio puo’ tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo’ procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto.
Testo: in vigore dal 01/01/1998 con effetto dal 01/01/1999

Art. 52 Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
1. in vigore dal 12/08/2006 modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 35 convertito
1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’articolo 51 in base ai quali e’ stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche’ dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento e’ nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
3. L’avviso e’ notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne’ i valori o corrispettivi della nuda proprieta’ e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche’ per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche’ per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 52 – bis Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione.
Testo: in vigore dal 01/01/2005 inserito da: L del 30/12/2004 n. 311 art. 1
1. La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, e’ esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualita’ successive alla prima.

Art. 53 Atti sprovvisti di indicazioni necessarie.
1. Se l’atto non contiene la dichiarazione di valore ne’ l’indicazione del corrispettivo, l’ufficio determina la base imponibile, salva l’applicazione dell’art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell’art. 51.
2. Se l’atto non contiene l’indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e’ eseguita la registrazione, salva l’applicazione della sanzione stabilita nell’art. 74.
Testo: in vigore dal 01/07/1986

Art. 53 – bis Attribuzioni e poteri degli uffici.
In vigore dal 01/01/2018
Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonche’ delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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