Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
Sezione: Titolo VI – Disposizioni varie
Specifica: Art. 62 – Art. 68
Art. 62 Nullita’ dei patti contrari alla legge.
1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 63 Comunicazione di atti e notizie.
1. I soggetti di cui all’art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell’applicazione dell’imposta. I pubblici ufficiali, di cui all’art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.
2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all’originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu’ breve.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 64 Attestazione degli estremi di registrazione degli atti.
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 65 Divieti relativi agli atti non registrati.
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne’ allegare agli stessi, ne’ ricevere in deposito, ne’ assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito ne’ assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 66.
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d’uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’ufficio del registro ai fini della registrazione d’ufficio.
4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all’iscrizione di societa’ nell’anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l’atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa’.
5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.
6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne’ per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e’ emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura presso la quale e’ stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutivita’; in questo caso gli atti in base ai quali e’ stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all’ufficio del registro, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 66 Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.
1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
b) agli atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell’art. 65;
c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
d) alle copie degli atti occorrenti per l’approvazione od omologazione;
e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale e’ tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.
3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull’originale, sulla copia o sull’estratto rilasciati prima della registrazione l’indicazione dell’uso.
(N.D.R.: Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 522 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 66, nella parte in cui non prevede che la disposizione del primo comma non si applichi al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata.)
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Art. 67 Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.
1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco ne’ interlinee e per ordine di numero con l’indicazione della data e del luogo dell’atto o dell’autenticazione, delle generalita’ e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell’atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell’annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali piu’ funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo’ tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
4-bis. Ai fini dell’annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l’acquisizione degli elementi anzidetti e’ effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.
Testo: in vigore dal 02/01/1992
Art. 68 Controllo del repertorio.
1. I soggetti di cui all’art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall’ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all’ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. L’ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarita’ della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche’ la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita’ di cui all’art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l’ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
3. L’ufficio non puo’ trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.